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Vincere: dall'handicap all'handicÙP!

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Condizioni Normative

MARSH FONDIARIA-SAI

Il presente testo riporta le condizioni integrali della Polizza inclusa nel prezzo dell´abbonamento alla rivista Vincere, sottoscritta dal Comitato Vincere a favore di tutti gli abbonati alla rivista, che viene rilasciato per rendere note le condizioni convenute con la compagnia di assicurazione Fondiaria Sai ed il broker assicurativo Marsh. L´operatività del presente testo è subordinata alla validità della Polizza.

Definizioni

  • Società: La Fondiaria Sai S.p.A.
  • Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
  • Contratto di Assicurazione: Il documento che prova l´assicurazione.
  • Contraente: Il Comitato Vincere che stipula l´assicurazione.
  • Assicurato: Il genitore o un familiare, o il convivente, o il tutore, o un soggetto (persona fisica) che si occupa del disabile e i cui dati anagrafici sono riportati nel coupon di attivazione e conseguentemente nelle appendici mensili che la Società emette a seguito delle comunicazioni da parte del Broker.
  • Beneficiario: Il disabile o il tutore qualora lo stesso fosse interdetto e i cui dati anagrafici sono riportati nel coupon di attivazione e conseguentemente nelle appendici mensili che la Società emette a seguito delle comunicazioni da parte del Broker.
  • Disabile: È la persona fisica i cui dati anagrafici sono riportati nel coupon di attivazione e conseguentemente nelle appendici mensili che la Società emette a seguito delle comunicazioni da parte del Broker.
  • Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
  • Invalidità Permanente: Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.
  • Broker: La MARSH S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

CONSIDERAZIONI GENERALI DI POLIZZA

Oggetto dell´assicurazione

L´assicurazione vale per gli infortuni che l´Assicurato subisce nell´esercizio delle attività professionali principali e secondarie (rischi professionali) e/o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (rischi extra-professionali).
Sono compresi in garanzia anche:

  • l´asfissia non di origine morbosa;
  • gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
  • contatto con corrosivi;
  • le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
  • l´annegamento;
  • l´annegamento, l´assideramento o congelamento;
  • la folgorazione;
  • i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
  • gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l´Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
  • gli infortuni derivanti da malore, vertigini ed incoscienza;
  • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
  • gli infortuni derivanti dall´uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l´Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
  • gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a) dell´Art.13, del paracadutismo e degli sport aerei in genere; si intendono compresi, pertanto, anche gli infortuni derivanti da: - immersioni con autorespiratore nonché le embolie e le conseguenze della pressione dell´acqua; - alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai presentanti difficoltà sino al terzo grado della Scala Monaco ed effettuati con guida o alpinista esperto;
  • gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;

Esclusioni

Non sono compresi nell´assicurazione gli infortuni derivanti da:

  • dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
  • da partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche qualora le stesse siano organizzate o svolte sotto l´egida delle rispettive Federazioni sportive;
  • dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l´uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
  • gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni;
  • gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall´Assicurato;
  • gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell´atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall´accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
  • fermo quanto riportato al punto f) sono altresì esclusi i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche, quando non utilizzate per fini pacifici;
  • gli infortuni derivanti dall´abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
  • gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest´ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall´Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
  • le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

Estensioni di garanzia

MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell´Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell´istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell´intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell´intera somma liquidata, l´Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l´invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall´evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

Infortuni aereonautici

L´assicurazione è estesa agli infortuni che l´Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che:

  • da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
  • da aereoclub.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate dall´assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di Euro 1.000.000,00 per il caso di morte, Euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale; per aeromobile i capitali di Euro 5.000.000,00 per il caso morte, Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali relative ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni terrestri cumulative stipulate dallo stessa Contraente. Nell´eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi suindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l´Assicurato sale a bordo dell´aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Attivazione e durata dell´assicurazione

La polizza Vincere si attiva con l´invio del modulo di adesione completo di tutti i dati richiesti, unitamente alla copia della richiesta di abbonamento ed alla documentazione attestante il pagamento dello stesso, tramite posta oppure fax al seguente indirizzo:

VINCERE
Redazione Vincere
c/o Comitato Vincere
Via Marina n°1, Milano
Telefono 02-36515431
Fax ndeg; 02-36515439

La polizza Vincere avrà validità di 12 mesi dalla data di attivazione; per tutti i coupon ricevuti entro il giorno 20 di ogni mese, completi di tutti i dati richiesti, la data di attivazione della copertura sarà rappresentata dal primo giorno del mese successivo.

Limiti territoriali e di risarcimento

L´assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l´esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di Euro 1.000.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Si precisa, inoltre, che qualora su un´unica testa assicurata fosse stata accesa più di una copertura assicurativa la Società, in caso di sinistro a termini di polizza, non indennizzerà somma superiore a Euro 90.000,00.

Si precisa, altresì, che qualunque sia l´importo dell´indennizzo, nel caso di più beneficiari legati ad un unico assicurato, l´esborso da parte della Società verrà diviso in proporzione rispetto agli stessi.

Limiti di età

L´assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.

Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l´assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l´eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell´età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta della Contraente.

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoici. L´assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

La Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

Altre assicurazioni

È data facoltà alla Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s´intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Denuncia dell´infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell´infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 10 giorni dall´infortunio o dal momento in cui l´Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto pos sibilità. Avvenuto l´infortunio, l´Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.

Quando l´infortunio abbia causato la morte dell´Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.

L´Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l´Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell´Assicurato.

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell´Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all´indennizzo nonché la stessa cessazione dell´assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C..

Forma delle comunicazioni e modifiche dell´assicurazione

Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

Le eventuali modifiche dell´assicurazione devono essere provate per iscritto.

Pagamento dell´indennizzo

Valutato il danno, verificata l´operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell´indennizzo.

Criteri di indennizzo

La Società corrisponderà l´indennità per le sole conseguenze dell´infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l´influenza che l´infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all´esito delle lesioni prodotte dall´infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l´indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell´infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quando stabilito dall´art.24.

Morte

Se l´infortunio ha per conseguenza la morte dell´Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l´infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Invalidità permanente

Se l´infortunio ha per conseguenza un´invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l´infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un´indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente con riferimento alle percentuali di invalidità previste dall´allegato 1 alla legge degli infortuni sul lavoro del 30.06.1965 N° 1124 INAIL, qualora la percentuale accertata sia inferiore al 50 % non si procederà ad alcun indennizzo. Qualora invece, sia pari o superiore al 50 % la Società corrisponderà un indennizzo pari al 100 % del capitale assicurato.

Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all´infortunio, la vertenza viene deferita a due medici - nominati uno dall´Assicurato ed uno dalla Società - che si riuniscono presso la sede della Società stessa o presso la sede dell´agenzia che gestisce la polizza. In caso di ulteriore disaccordo i due medici ne nominano un terzo, o in difetto, la nomina viene demandata al Presidente dell´Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicura zione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l´arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi del disposto dell´articolo 1916 del Codice Civile verso i responsabili del sinistro.

CAPITALI ASSICURATI

Capitale Assicurato pro Capite
per il caso di Morte Euro 30.000,00

Capitale Assicurato pro Capite
per il caso di Invalidità Permanente Euro 30.000,00

 

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